Analisi di una comunicazione.
L’amico Salvatore Cuomo ha scritto un interessante articolo di attualità sul sito InformazioneFiscale in cui si analizza la notevole quantità di avvisi di liquidazione (art. 36 bis DPR 600/73) che sta arrivando ai contribuenti in questi giorni. Avvisi relativi agli anni d’imposta 2019, che dopo tre anni arrecano notevole disagio ai contribuenti, che in questo periodo di pandemia e inflazione crescente spesso non ricordano quanto avvenuto nel 2020 (anno di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019).
Disagio per i professionisti che sono alle prese con tutte le altre scadenze per adempimenti formali, come la comunicazioni di dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche e che sarebbero di esclusiva competenza dell’Agenzia delle Entrate perché “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione” testo ripreso dal sito funzionepubblica ma come sintetizza S. Cuomo: ”io so che tu sai che io so ma lo devi compilare lo stesso altrimenti ti sanzionerò in automatico”.
Disagio per l’Agenzia delle Entrate nel far fronte ad una valanga di contatti per comunicazioni irregolari.
Analizziamo il testo contenuto nella comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia.
Nella comunicazione è scritto “la sua dichiarazione modello … presenta degli errori” e successivamente “può regolarizzare la Sua posizione versando la somma di €… entro 30 giorni” e “per il versamento può utilizzare il modello di pagamento F24”.
Chi non ha esperienza di cosa accade realmente, recepisce i seguenti messaggi:
- Il commercialista ha commesso un errore nel compilare la dichiarazione;
- Devo pagare entro 30 giorni;
- Devo pagare perché l’Agenzia delle Entrate mi ha mandato un modello F24 e quando arriva un modello F24 vuol dire che DEVO pagare.
Le reazioni sono riportate considerando la natura dei messaggi che i clienti inviano al professionista. La realtà invece è un’altra.
L’art. 36 bis del dpr 600/1973 comma 3 invece dispone “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Il messaggio corretto che la comunicazione dovrebbe mandare è:
- La liquidazione automatica ha rilevato un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione;
- Serve a evitare problemi futuri: “per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”;
- Invito a far presente eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia delle Entrate.
Si auspica che l’Agenzia delle Entrate comunichi alle persone che elaborano i software (programmi informatici) usati per la liquidazione delle dichiarazioni, gli innumerevoli dati non considerati o valutati erroneamente che molto spesso portano all’annullamento degli avvisi bonari inviati, con dispendio economico da parte del contribuente e da parte dell’Agenzia delle Entrate e che se non verificati o non recapitati correttamente, portano all’iscrizione a ruolo, molto spesso ingiustamente, delle somme indicate.
Luigi Lampignano
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