L’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti, con un imponibile previdenziale mensile inferiore a 2.692 euro, per il tramite del datore di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.
Il lavoratore:
- non deve essere titolare di trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza;
- deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell’anno 2022 – dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.
L’indennità è riconosciuta:
- in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o reddito di cittadinanza;
- per una sola volta nel caso in cui il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro.
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